LA RESPONSABILITA’ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE NELLA PROSPETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA

gennaio 16, 2012

La responsabilità da reato delle persone giuridiche nasce, a livello sovranazionale, con il II protocollo della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità Europea adottato a Bruxelles il 19 giugno 1997 (il c.d. II protocollo PIF). Tuttavia, il II protocollo PIF, al pari di tutti gli altri strumenti approvati sul finire del secolo scorso, appartiene al diritto penale di stampo convenzionale, con la conseguenza che la sua mancata ratifica ad opera di uno Stato firmatario non importa alcuna conseguenza pratica immediata, se non il biasimo della comunità internazionale .
Il II protocollo PIF prevede l’incriminazione penale per riciclaggio, ma soprattutto è il primo atto internazionale a ricollegare a tale fattispecie delittuosa la responsabilità delle persone giuridiche nel cui interesse il reato è stato commesso. A distanza di un decennio dalla sua approvazione, tuttavia, l’Italia non soltanto è l’unico Stato membro dell’Unione Europea a non avere ratificato il II protocollo, ma è ancora in attesa di avere una disciplina completa della responsabilità degli enti collettivi per tale grave reato.
Un ulteriore importantissimo terreno, sul quale la legislazione italiana necessita di pronti adeguamenti alla disciplina europea a proposito della responsabilità degli enti, è quello della corruzione privata. La necessità di rispettare gli impegni assunti con l’approvazione della decisione quadro comporterà dunque non soltanto un’aggiunta al catalogo del d.lgs. 231/2001, ma altresì una revisione della fattispecie incriminatrice per adeguarla agli standard europei.
Infine, l’ordinamento italiano contempla una sola ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti collegata a reati aventi ad oggetto gli stupefacenti: è l’art. 10, legge 146/2006, che punisce con sanzioni pecuniarie e interdittive il reato associativo previsto dall’art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ma limitatamente al traffico di stupefacenti transnazionale. Per adeguarsi alle prescrizioni dell’Unione Europea, è necessario ora estendere la sanzionabilità delle persone giuridiche sotto un duplice profilo: in primo luogo, non può non ricollegarsi la responsabilità al reato associativo anche quando realizzato interamente in ambito nazionale; in secondo luogo un ente collettivo deve essere punibile per traffico di stupefacenti anche quando non si dedichi in via esclusiva a tale attività, come è invece per l’associazione per delinquere.

Dr. Giovanni M. Armone, Magistrato presso il Ministero della Giustizia

Articolo pubblicato su concessione scritta di www.rivista231.it

prova remoto

agosto 9, 2011

Questo testo é una prova. Bb test ciao

Contabilità Torino

giugno 16, 2011

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Il favoloso mondo della Rosciani su Radio24

giugno 10, 2011

Il favoloso mondo della Rosciani su Radio24 di Beppe Scienza

Vari lettori m’hanno segnalato Il Salvadanaio di Radio24, emittente del Sole 24 Ore, come la peggiore trasmissione sulla previdenza. Fattami forza e ascoltatene alcune puntate, tutte curate da Debora Rosciani, condivido la loro indignazione. Esaminiamo per esempio quella del 7-4-2011 intitolata “Polizze vita”: ne esce un’immagine da favola della previdenza integrativa con un profluvio di espressioni e toni più consoni a uno spot pubblicitario. Gli aspetti negativi più gravi sono invece taciuti o addirittura negati. Viene criticato qualche prodotto emesso in passato, non quelli in vendita.

A sentire la giornalista, è una meraviglia: “un settore che ha mutato le sue caratteristiche passate per accontentare un numero crescente di risparmiatori”, “desiderio di protezione e di maggiore garanzia per il futuro”, “rendimenti non certo da buttare”, assicuratori che “sono molto seri” ecc. Si compiace per l’incremento delle vendite e non definisce venditore chi piazza le polizze, bensì “il vostro consulente”.

Una scheda definisce le polizze “uno strumento sicuro per garantirsi una pensione integrativa”. Affermazione falsa, vista l’assenza di garanzie contro l’inflazione, di cui non informano gli ascolatori né lei, né i due invitati: Maurizio Pellicano, direttore generale di Bnl Vita e Federica Pezzatti, redattrice del Sole 24 Ore. D’altronde era sua una pagina sul giornale della Confindustria (11-2-2001, p. 15) che elencava varie polizze quali soluzioni “sicure per garantirsi una rendita vitalizia dal 65° anno in poi, pari a due milioni al mese in lire attuali”, quando in realtà nessuna ne garantiva il potere d’acquisto.

L’uomo della Bnl afferma che nel passato “i prodotti hanno cercato veramente di poter garantire quanto meno la certezza del capitale investito” e la conduttrice si guarda bene dal ricordare le polizze appoggiate su obbligazioni di banche islandesi o di Lehman Brothers e neppure, en passant, l’assenza di un fondo di garanzia che c’è invece per i depositi bancari.

Pellicano decanta le polizze a vita intera e Rosciani si astiene da ogni critica a tale formula bislacca, quasi completamente priva di contenuto assicurativo, salvo nel nome rassicurante.

Esulta Pezzatti perché “tutti stanno facendo uno sforzo per rendere più comprensibili i prodotti” e “sulla trasparenza abbiamo fatto passi da giganti”. In realtà un passettino: sono noti alcuni costi, ma restano accuratamente segrete le operazioni di gestione delle polizze rivalutabili. Questi sono gli interventi di quella che secondo la sua collega Rosciani svolgerebbe il ruolo addirittura di “grillo parlante”.

È semmai vero che Pezzatti, oltre a fare la giornalista, fa anche la profetessa: “Le unit linked saranno il prodotto del futuro”. È peraltro la medesima che riguardo agli hedge fund, travolti poi dalla crisi finanziaria, scriveva: “la fiducia sembra ben riposta” e “il settore appare irrinunciabile” (Sole 24 Ore, 10-12-2007, inserto, p. 5).

Un ascoltatore lamenta oltre vent’anni di rendimenti pari a zero? Pronta Rosciani cerca di giustificarli col fatto che “magari 25 anni fa era ragionevole che ci si accontentasse di proteggere quanto si versava” senza badare al rendimento. Un’enorme castroneria, tanto che lo stesso dirigente della Bnl solleva riserve: nel 1986 i Bot veleggiavano sopra il 13%.

Tutta la trasmissione si dipana in un clima di perfetta sintonia fra le due giornaliste confindustriali e l’assicuratore. Se Rosciani accusa “i clienti che non spiegano bene quello che vogliono”, lui rincara la dose citando “i clienti molto avidi”. Ma c’è accordo in particolare su un punto: “nei primi anni spesso ci si trova su prodotti assicurativi che possono essere riscattati” anche se con una penalità (Pezzatti) e “i prodotti di oggi prevedono l’uscita in qualunque momento, anche sei mesi dopo la sottoscrizione” (Pellicano). Ebbene, tutto falso: si è incastrati per dodici mesi con polizze diffusissime quali:

  • UniGarantito Special di Unicredit
  • Base Sicura di Intesa-Sanpaolo
  • Postafuturo Certo delle Poste

Un poveraccio che sottoscrive una di quelle polizze, è sicuro che per un anno non disporrà più dei suoi soldi. Ecco una garanzia offerta dalle polizze vita: la sicurezza di rimanere intrappolati.

Perché Federica Pezzatti e Maurizio Pellicano dicono il contrario e Debora Rosciani non li smentisce? Sono così ignoranti da non conoscere la materia su cui pretendono di pontificare? …

articolo tratto da ilfattoquotidiano.it

Mancata impugnazione dell’avviso di accertamento

maggio 13, 2011


Per il principio della autonomia degli  atti  di  accertamento  per  imposte diverse  la  intervenuta  definitività  di  uno  di  essi  per  mancanza  di opposizione è irrilevante in ordine alla fondatezza o meno  dell’altro,  non essendo tale caratteristica equiparabile ad un giudicato, anche  parziale  e limitato ad un presupposto di fatto comune ad entrambi” (C.Cass. sent. n. 6913 del 25 marzo 2011).

Diego Conte- d.conte@tlexstudio.com

TAX & LEX – www.tlexstudio.com

Rimborso IVA, Garanzia Fideiussoria e termini di accertamento

maggio 11, 2011

L’obbligo di presentazione di garanzia fideiussoria ai fini dell’ottenimento del rimborso dell’eccedenza IVA non influisce sui termini di accertamento, in quanto non si tratta di obbligo rilevante ai fini istruttori ma soltanto quale garanzia dell’effettività del recupero del rimborso in caso questo si riveli indebito.

Conseguentemente “l’eventuale mancata prestazione della garanzia di cui all’articolo 38-bis non è idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, non rientrando la stessa tra i documenti cui si riferisce l’articolo 57” (Circ. AdE n. 17/E del 6 maggio 2011).

Diego Conte – d.conte@tlexstudio.com

www.tlexstudio.com

Testo decreto legge 231

ottobre 20, 2010

Pubblicato il testo completo decreto legge integrato con le ultime novità normative ed aggiornato al 19 ottobre 2010.

Il testo è consultabile a questo indirizzo

http://www.legge231.org/index.php/cirteri-attribuzione-responsabilita

 

Legge 231.org – informazione gratuita in materia di d. lgs 231/2001

ottobre 15, 2010

E’ corso di costruzione il nuovo portale  legge231.org che intende raccogliere articoli e news in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

www.legge231.org

Responsabilità Amministrativa e Società Miste

ottobre 15, 2010

Confermato l’orientamento della Cassazione in tema di assoggettabilità delle società miste alla disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001.

Con la sentenza n. 28699 del   9 luglio 2010     la Cassazione  ha sancito l’applicabilità della responsabilità amministrativa  prevista per le società e gli enti ad un Ospedale a partecipazione mista pubblico-privato (privato 49% e pubblico 51%) avvalendosi delle seguenti considerazioni:

- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica;

- Nel caso di specie (ndr. Ospedale pubblico) difetta … la prima condizione, vale a dire l’assenza di attività economica, contraddetta dalla veste stessa di società per azioni dell’ (A): ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà – poi – la destinazione degli utili medesimi, se realizzati.

- la funzione svolta dall’Ospedale non può considerarsi di rilievo costituzionale “non può confondersi il valore – pur indubbiamente di spessore costituzionale – della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.”

Fonte: www.rivista231.it

Reati Informatici 231

ottobre 4, 2010

REATI INFORMATICI E IDONEITA’ DEI MODELLI 231
13 ottobre 2010 – Milano
Michelangelo Hotel – Via Scarlatti, 33

In seguito alle numerose richieste che ci sono pervenute, abbiamo organizzato una giornata di approfondimento dal taglio estremamente pratico sui REATI INFORMATICI, per riassumere quanto è stato detto e scritto in materia, per chiarire i dubbi e gli interrogativi ancora aperti, per un confronto con magistrati, esponenti della Guardia di Finanza, avvocati, consulenti tecnici, esperti del settore.
Un’opportunità per approfondire una categoria di reati articolata e complessa, per valutare il corretto aggiornamento del Modello Organizzativo, per impostare l’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza, per verificare l’adeguatezza delle procedure attivate per la prevenzione dei REATI INFORMATICI.
Un appuntamento da non perdere per l’inquadramento definitivo dei REATI INFORMATICI e la loro prevenzione in ambito 231, anche in vista dell’ampliamento della Responsabilità degli Enti a nuove categorie di reati.


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