La documentazione fiscale per le cessioni intracomunitarie

Novembre 9, 2009 di legalefiscale

Talvolta comprovare la cessione di beni al di fuori dei confini della CEE può essere più semplice che non comprovare l’avvenuta cessione intracomunitaria di beni. Il Dott. Pagano ne spiega le modalità in questo articolo interessante sotto il profilo teorico e pratico.

 

Avvocato Palmira Miglietta – Torino

Novembre 6, 2009 di legalefiscale

Diritto del Lavoro

Diritto di Famiglia

Diritto Societario e Commerciale

Diritto Tributario

Diritto dei Trust

Fatture inesistenti

Ottobre 2, 2009 di legalefiscale

Bancarotta fraudolenta può essere contestata nel caso all’emissione di fatture per prestazioni mai eseguite succeda un fallimento della società. Maggiori dettagli su www.legalefiscale.it

Nuovi moduli informatici per le camere di commercio

Ottobre 2, 2009 di legalefiscale

L’utilizzo dei nuovi moduli informatici sarà obbligatorio per tutte le domande e denunce dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi del DL 7/2007. Maggiori dettagli su www.legalefiscale.it

IVA ridotta per le ristrutturazioni

Ottobre 2, 2009 di legalefiscale

L’iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie non è diventata definitiva. Maggiori dettagli su www.legalefiscale.it

Corsi di inglese – Torino

Maggio 18, 2009 di legalefiscale

Finalmente a Torino una scuola di inglese/americano che parte dal presupposto di fornire un servizio studiato sulle capacità dello studente. La valutazione del livello raggiunto unitamente alle esigenze e agli obiettivi che lo studente si pone portano alla creazione di un percorso di studi totalmente personalizzato.

Ulteriori info http://www.aelcenter.it

Detrazione per familiari a carico residenti all’estero

Aprile 22, 2009 di legalefiscale

Mentre la detrazione per i figli a carico è possibile anche se questi non vivono con il contribuente ed anche se risiedono all’estero, diverso è il discorso per i cosiddetti altri familiari a carico. La normativa fiscale pone quale condizione per usufruire delle detrazioni per altri familiari a carico il fatto che questi convivano con il contribuente o che ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In pratica si pone il problema di verificare quale documentazione deve produrre, un contribuente residente in Italia che invia periodicamente somme ai propri familiari residenti all’estero,  per usufruire della detrazione per altri familiari a carico.
La circolare 18/2009 richiamando la normativa vigente chiarisce che la richiesta di detrazione per altri familiari a carico comporta l’auto certificazione che i familiari non posseggono un reddito superiore a 2.840,51, limite quest’ultimo previsto per essere considerati a carico.
In merito alla dimostrazione circa l’invio di somme a beneficio di familiari potrà essere prodotta dal contribuente la documentazione bancaria attestante tali trasferimenti.
Si rimanda al testo della  circolare, su www.legalefiscale.it,  per ulteriori approfondimenti.

730 2009 CAF E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE

Aprile 21, 2009 di legalefiscale

Raffica di chiarimenti su detrazioni per familiari a carico, spese sostenute per la formazione dei docenti, scontrino per l’acquisto dei farmaci e contributi per la previdenza complementare, questo il contenuto della circolare 18/2009.

Detrazione dei farmaci consentita solo con indicazione di codice fiscale e natura dei farmaci ceduti, i docenti auto certificano la spesa che effettuano in formazione e autoaggiornamento ai fini della detrazione etc.

In dettaglio i chiarimenti della circolare su www.legalefiscale.it

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Aprile 3, 2009 di legalefiscale

Tratto da www.proroga.it

Riportiamo di seguito l’articolo 12 dello Statuto del Contribuente che  costituisce un buon punto di partenza per conoscere il corretto comportamento da tenere in caso di verifiche fiscali.

ART. 12 Legge 27/07/2000 n. 212
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Certificazione delle ritenute d’acconto

Marzo 31, 2009 di legalefiscale

E’ possibile scomputare le ritenute subite in sede di dichiarazione dei redditi anche utilizzando l’autocertificazione. In buona sostanza, se non si è ricevuta la certificazione da parte del sostituto di imposta, il professionista può auto-certificare di aver subito una ritenuta di acconto a titolo di imposta. Oltre alla suddetta auto-certificazione è bene allegare la documentazione contabile di supporto.

Il testo della risoluzione su www.legalefiscale.it