Sono ben quattro le tpologie di detrazione per canoni di locazione previste dall’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) . La Sezione VI del quadro E del modello 730/2008 è dedicata all’indicazione delle diverse tipologie di detrazione:
- Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E39 ;
- Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, RIGO E40 ;
- Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, RIGO E41 ;
- Detrazione d’imposta per canone di locazione spettante ai giovani, dai 20 ai 30 anni, per l’abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E42 .
Le detrazioni non sono tra loro cumulabili ma il contribuente può la detrazione più conveniente.
Fonte Normativa
Art. 16 DPR 917/1986
01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a)euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.
Tag: 730 2008, affitto, detrazione
Maggio 6, 2008 alle 9:30 am |
Ciao. Qualè la differenza tra 01 e 1? io ho un reddito inferiore a 15.493,71; per il 2007 ho avuto un contratto da settembre al 31/12/07 che mi scadrà nel settembre 2008! non ho spostato la residenza; di quale detrazione posso usufruire?
ciao grazie
Maggio 6, 2008 alle 10:00 am |
Non c’è differenza tra 01 e 1, si tratta di un refuso nel trascrivere l’articolo. grazie per la segnalazione.
Per quanto riguarda la possibilità di detrazione direi che sono escluse le detrazioni previste per l’affitto dell’abitazione principale, perchè il contratto dura troppo poco. Se è il tuo caso, ma devi verificare gli altri requisiti, direi quello per spostamento a causa di lavoro.
Maggio 12, 2008 alle 4:45 pm |
Ciao. Ho trasferito la mia residenza nell’ottobre 2003 per motivi di lavoro dalla puglia in trentino però ho stipulato il contratto di affitto nell’ottobre 2006, posso beneficiare della detrazione al rigo E41 e per quali anni d’imposta.
Saluti!
Maggio 12, 2008 alle 8:08 pm |
Caro Giovanni,
le istruzioni richiedono “Il rigo E41 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti…”. dal 2006 al 2008 sono solo due anni…
Maggio 14, 2008 alle 7:15 pm |
Ciao.
Ho 28 anni ed ho stipulato un contratto di affitto nel 2006.
Ho reperito mla circolare ministeriale 44 del 4.4.2008 numero 34
che chiarisce alcuni punti… tuttavia non mi p ancora chiaro se posso usufruire o meno della detrazione fiscale di 991,60 euro essendo il mio reddito inferiore ai 15mila euro, oppure, se i soli fortunelli sono quelli che hanno stipulato il contratto nel 2007……. se così qualcuno mi sa spiegare la logica per il quale mi ritrovo tagliato fuori da una norma che finalmente vede considerare lo stato precario di noi “giovani”?
grazie
teo
Maggio 14, 2008 alle 8:45 pm |
Sig. Matteo,
se lei parla della detrazione prevista per i giovani tra i 20 e i 30 anni, direi che i requisiti sono:
- avere sostenuto spese per l’affitto di una abitazione da destinare ad abitazione principale
- contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998
- essere titolari di un contratto di affitto durante il 2007
- avere un reddito non superiore a euro 15.493,71 euro.
Su un piano più generale le norme agevolative presentano delle condizioni oggettive e soggettive di applicazione per due principali motivi:
- individuare con esattezza i contribuenti o le situazioni oggettive che meritano di essere agevolate;
- contenere la spesa pubblica.
Maggio 15, 2008 alle 11:08 am |
Mia moglie ha una reddito di € 1800,00 per l’affitto di un appartamento per uso abitazione che è stato regolarmente registrato all’ Ufficio registro alla stipola del contratto. Faccio presente che fino adesso effettuo il versamneto sul mod.F23 alla scadenza del contratto per la prosecuzione della locazione. L’ICI regolarmente pagata. Fino all’ultima dichiarazione del 730/2007 non veniva tassato (vedi articolo 11 del Dpr 917/1986 che prevede una deduzione teorica di €3000,00 ecc…).
Desidero sapere se questa regola viene applicata per il 730/2008, oppure
il reddito verrà tassato e in che misura
Grazie anticipatamente Diego Picciotto
Maggio 16, 2008 alle 1:46 pm |
Buongiorno, sono una ragazza di 24 anni.
a marzo del 2007 ho stipulato un contratto di locazione formula 4+4 dove compariva il mio nome e quello dell’altra mia inquilina.
putroppo la “convivenza” non è andata a buon fine e il 30 novembre si è concluso il contatto. io adesso sono in affitto in un alto appartamento. sempre contratto formula 4+4 con altre 2 ragazze. non ho mai fatto il cambio di residenza. avendo un reddito pari a €.15236,91 (parte b dati fiscali cud 2008), posso beneficiare della detrazione al rigo E42?
Ringrazio anticipatamente.
Sabina
Maggio 26, 2008 alle 7:39 am |
Ciao!
Ad ottobre del 2006 mi sono trasferita dalla Calabria a Milano per motivi di lavoro cambiando la residenza e avendo due contratti d’affitto – ottobre 2006-ott.2007 e ott. 2007-ott. 2008. Ho il reddito inferiore a 30.987,41. Potrei usufruire di detrazione rigo E41?
Grazie infinite
Giulia
Maggio 27, 2008 alle 3:50 pm |
salve, a gennaio 2007 ho stipulato un contratto d’affitto a seguito del mio trasferimento per motivi di lavoro da Frosinone a Padova, ad ottobre 2007 ho trasferito anche la mia residenza. Il riborso relativo al rigo E41 mi spetta per tutto l’anno 2007 + 2008 e 2009 oppure da ottobre 2007 perdendo cosi ben nove mesi?
grazie anticipatamente Roberto Petoscia
Maggio 27, 2008 alle 4:08 pm |
La detrazione per il contratto di affitto a causa di trasferimento per motivi di lavoro spetta solo se è avvenuta il trasferimento della residenza, almeno questo è quanto riportano le istruzioni che in relazione al rigo e 41 esordiscono cosi’:”Il rigo E41 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza”.
La detrazione spetta solo per i primi 3 anni di trasferimento della residenza.
Ringraziamo Giulia e Roberto
Maggio 31, 2008 alle 11:35 am |
il contratto di casa è stato stipulato nel 1991 ho diritto alla detrazione?
Giugno 6, 2008 alle 2:41 pm |
Salve! Sono un lavoratore dipendente, senza altri redditi. Non ho avuto stretta necessità di consegnare il modello 730 per detrazioni/deduzioni (a proposito: ci sono proroghe?), tuttavia mi è restata una curiosità. Ai fini della detrazione di cui al rigo E40, è necessario che l’abitazione principale nella quale si è in affitto corrisponda alla residenza anagrafica e/o al domicilio fiscale? (Trascorro in tale abitazione circa 250 gg l’anno, i restanti in un’altra abitazione nel Comune dove ho domicilio e residenza.)
Grazie per la risposta, Andrea
Giugno 6, 2008 alle 8:27 pm |
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.
Le istruzioni richiedono quindi la stipula di un contratto della durata di anni3+2 o meglio ai sensi dell’art. 2, c. 3, e dell’art.
4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).
La norma richiede altresì l’utilizzo quale dimora abituale.
Le istruzioni non si soffermano sul cambio di residenza.
Luglio 25, 2008 alle 5:04 pm |
Salve! Io ho cambiato la mia residenza nel 2004, da Palermo a Carini, per motivi di lavoro; ma solo oggi ho avuto fatto contratto registrato. Nella prossima dichiarazione, posso chiedere la detrazione x gli anni precedenti? TANTE grazie Vincenzo
Agosto 21, 2008 alle 3:14 pm |
Salve, io sono sposata dal 2006 e vivo in affitto con mio marito con regolare contratto di 4+4 intestato ad entrambi. Siamo in separazione dei beni.
Io ho 25 anni e mio marito 29. Io avrò un reddito superiore ai 15493,71, mio marito no. A quale detrazione posso/possiamo avere diritto? Grazie
Settembre 22, 2008 alle 9:14 am |
Buongiorno,
ho un’esigenza che in parte esula dal discorso di questa pagina.. ma spero possiate darmi una risposta, grazie!
Nel 2006 ho stipulato un contratto d’affitto convenzionato 3+2; il contratto è intestato solo a me, ma io divido casa con una coinquilina.
Entrambe abbiamo l’esigenza di vivere da sole, io ho trovato casa, lei resta nella casa attuale.
1) come si può “volturare” l’attuale contratto in capo alla mia coinquilina?
2) ho 28 anni e un reddito lordo di circa 30.000, quale tipo di contratto mi conviene stipulare al fine delle detrazioni del 730?
Grazie davvero.
Barbara
Settembre 23, 2008 alle 12:08 pm |
Per quanto ci risulta la modifica del contratto può avvenire solo con la risoluzione del precedente contratto e con la stipula di quello nuovo.
Se altri conoscono hanno modi inviateci un commento, saremo lieti di pubblicarlo. Grazie.
Settembre 29, 2008 alle 2:41 pm |
buongiorno,vivo a Milano per lavoro e ho in affitto un appartamento con contratto di locazione 4+4.La mia residenza è rimasta in Calabria,il mio paese di origine;vorrei sapere se posso beneficiare della detrazione fiscale visto che il mio reddito è inferiore ai 30.000.
Cosa si intende per dimorqa abituale??? è necessario fissare la residenza o no???
Dicembre 3, 2008 alle 8:34 pm |
buona sera,dal 2004 che sono in affito in un casa ammobiliata con regolare contratto 4+4,la mia residenza e in questa casa sono sposato e abbiamo solo il mino reditto,posso usufruire della datrazione?cosa devo fare?grazie.fiducioso in un vostro riscontro vi porgo i mie saluti
Dicembre 25, 2008 alle 9:33 am |
Buong, ho comprato casa a como, beneficiando delle agevolazioni prima casa,ove adesso risiedo. da gennaio 2009 sarò trasferito per motivi di lavoro a vicenza(quindi in un altra regione ed oltre 300km di distanza). non potendo viaggiare tutti i giorni ho stipulato contratto di affitto 4+4. posso detrarre sia gli interessi passivi del mutuo ed avere detrazioni del contratto d’affitto? (p.s. ho 35 anni). grazie
Gennaio 23, 2009 alle 1:21 pm |
Buongiorno a tutti.
Vivo in un immobile in fitto come abitazione principale (ho cambiato la residenza da Taranto a Milano per lavoro). Cosa vuol dire che la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata cambiata la residenza? posso chiedere la detrazione per 3 anni consecutivi?
Grazie