La responsabilità da reato delle persone giuridiche nasce, a livello sovranazionale, con il II protocollo della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità Europea adottato a Bruxelles il 19 giugno 1997 (il c.d. II protocollo PIF). Tuttavia, il II protocollo PIF, al pari di tutti gli altri strumenti approvati sul finire del secolo scorso, appartiene al diritto penale di stampo convenzionale, con la conseguenza che la sua mancata ratifica ad opera di uno Stato firmatario non importa alcuna conseguenza pratica immediata, se non il biasimo della comunità internazionale .
Il II protocollo PIF prevede l’incriminazione penale per riciclaggio, ma soprattutto è il primo atto internazionale a ricollegare a tale fattispecie delittuosa la responsabilità delle persone giuridiche nel cui interesse il reato è stato commesso. A distanza di un decennio dalla sua approvazione, tuttavia, l’Italia non soltanto è l’unico Stato membro dell’Unione Europea a non avere ratificato il II protocollo, ma è ancora in attesa di avere una disciplina completa della responsabilità degli enti collettivi per tale grave reato.
Un ulteriore importantissimo terreno, sul quale la legislazione italiana necessita di pronti adeguamenti alla disciplina europea a proposito della responsabilità degli enti, è quello della corruzione privata. La necessità di rispettare gli impegni assunti con l’approvazione della decisione quadro comporterà dunque non soltanto un’aggiunta al catalogo del d.lgs. 231/2001, ma altresì una revisione della fattispecie incriminatrice per adeguarla agli standard europei.
Infine, l’ordinamento italiano contempla una sola ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti collegata a reati aventi ad oggetto gli stupefacenti: è l’art. 10, legge 146/2006, che punisce con sanzioni pecuniarie e interdittive il reato associativo previsto dall’art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ma limitatamente al traffico di stupefacenti transnazionale. Per adeguarsi alle prescrizioni dell’Unione Europea, è necessario ora estendere la sanzionabilità delle persone giuridiche sotto un duplice profilo: in primo luogo, non può non ricollegarsi la responsabilità al reato associativo anche quando realizzato interamente in ambito nazionale; in secondo luogo un ente collettivo deve essere punibile per traffico di stupefacenti anche quando non si dedichi in via esclusiva a tale attività, come è invece per l’associazione per delinquere.
Dr. Giovanni M. Armone, Magistrato presso il Ministero della Giustizia
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