Communication of VAT data

Febbraio 12, 2009 di legalefiscale

In general holders of a VAT number, who are obliged to submit the annual VAT declaration must submit the annual communication of VAT data (even if they did not carry out any taxable transactions during the year or they are not required to make the periodic payments) with the undermentioned exceptions.

The following parties are not obliged to submit the communication of VAT data:
• Taxpayers who are exempt from having to submit the annual VAT declaration for the
year to which the communication refers, namely:
– Taxpayers, who for the fiscal year only recorded transactions, which are exempt in terms
of article 10, as well as taxpayers, who having taken advantage of the exemption from
the obligations to invoice and record in terms of article 36-bis only carried out exempt
transactions, even if they are obliged for the same year to submit the annual VAT declaration
pursuant to the implementation of the changes referred to in article 19-bis2. On
the other hand, the exemption is not applicable if the taxpayer has recorded intracommunity
transactions (paragraph 2 of article 48 of Decree Law 331/1993) or where
purchases have been made, for which VAT is due from the assignees on the basis of
specific regulation dispositions (e.g. purchases of pure gold and silver, scrap etc.);
– agricultural producers who are exempt from the fulfilment of the obligations under
the paragraph 6 of article 34 (agricultural producers who in the previous calendar
year had a turnover that did not exceed 7,000 Euro);
– persons who carry out activities relating to the organization of games, entertainment and
other activities set out in the tariff enclosed under Presidential Decree No. 640 of 26 October
1972, who are exempt from the fulfilment of VAT obligations under the sixth paragraph
of article 74 and who did not opt for the application of VAT in the ordinary manner;
– the individual concerns that have leased out the only business (see circular no. 26 of 19
March 1985 and circular no. 72 of 4 November 1986) and who do not carry out another
relevant activity for VAT purposes in the year to which the communication refers;
– taxable persons, who are resident in other member states of the European Union,
in the circumstances referred to in the second period of paragraph 3 of article 44 of Decree Law No. 331/1993 if, during the fiscal year they have only carried out transactions,
which are not taxable, which are exempt, which are not subject to VAT or which do not carry an obligation to pay the tax;
– persons who have opted for the application of the dispositions outlined in Law number 398 of 16 December 1991, who are exempt from the payment of VAT on all income obtained from commercial activities associated with institutional aims;
– persons whose domicile or place of residence is outside the EU, who are not identified within the community and who have made themselves known within the State for VAT purposes according to the manners outlined in article 74-quinques for exemption from obligations regarding services rendered by electronic means to clients who are not VAT taxpayers with domicile or residence in Italy or another member state;
• persons referred to in article 74 of Presidential Decree No. 917 of the 22 December 1986, namely:
– Sate entities and administrations;
– municipalities, consortiums between local authorities, the associations and entities that manage state properties, the consortiums of communes in mountain areas, the provinces and the regions;
– the public authorities that perform state, social security, welfare and health functions, including the local health organisations;
• persons undergoing insolvency proceedings;
• individuals who, during the fiscal year to which the communication refers had a turnover equal to or less than 25,822.84 Euro even though they are obliged to submit the annual declaration;
• individuals making use of the regime reserved for minimum taxpayers introduced, as of the 2008 tax year, by Law no. 244 of 24 December 2007.
For the purposes of determining the turnover during the year to which the communication refers, the taxpayer, as specified in Circular no. 113 of 31 May 2000, must make reference to the total turnover for all the activities carried out, even if they are managed with separate accounting.

The calculation must also include the total sum of the transactions carried out or recorded or which are subject to recording within the ambit of the activity for which exemption from the annual VAT declaration and consequently, from the communication of information, is provided.

From: www.agenziaentrate.it

730 e Unico 2009 – Persone Fisiche

Febbraio 9, 2009 di legalefiscale

Vi informiamo che è attivo il nuovo forum in materia di compilazione del modello 730 e del modello Unico 2009 per le Persone fisiche all’indirizzo http://730unico2009.forumattivo.com/

Per porre i quesiti è necessario registrarsi, mentre la consultazione non prevede la registrazione.

Bonus famiglia prorogati i termini

Febbraio 5, 2009 di legalefiscale

Dopo la proroga dei termini per la presentazione della richiesta, arriva anche una circolare esplicativa per coloro che intendono usufruire del bonus famiglia.

Tra le altre previsioni, la circolare chiarisce che in caso si usufruisca del bonus pur non avendo diritto si potrà provvedere alla restituzione del bonus attraverso il versamento tramite f24 con codice tributo da istituire.

La circolare si trova cliccando qui

Istruzioni e modelli sono reperibili sul sito dell’agenzia delle entrate.

Dicembre 16, 2008 di legalefiscale

Pubblicati sul sito dell’agenzia delle entrate istruzioni e modelli per l’erogazione del bonus alle famiglie in condizioni economiche deboli.

Sul www.legalefiscale.it in evidenza gli importi del bonus per categorie di reddito e composizione del nucleo familiare.

Sl sito Agenzia delle Entrate i modelli.

Dalle agevolazioni restano esclusi sempre i titolari di redditi di lavoro autonomo titolari di partita iva, indipendentemente dal livello di reddito conseguito.

Impresa Edile Cojocaru – Torino

Settembre 23, 2008 di legalefiscale

Pubblichiamo dietro gentile richiesta di alcuni amici un annuncio economico su Torino e Provincia.

Siamo una giovane squadra di professionisti dell’edilizia. Le nostre competenze spaziano dalla semplice ristrutturazione di un bagno alla ristrutturazione completa di ville e bassi fabbricati. Con noi collaborano idraulici, elettricisti ed impiantisti per offrire un servizio completo chiavi in mano.
Collaboriamo da anni inoltre con amministrazioni di condominio per effettuare tutte le piccole riparazioni necessarie.
Contattateci per un preventivo gratuito al n. 01119820761

Per richiesta di informazioni potete lasciare un post di commento, sarete ricontattati.
Network edile Cojocaru – rifacimento bagno e tutto il resto

Calcolo interessi di mora nell’anno bisestile

Luglio 17, 2008 di legalefiscale

Ai fini del calcolo degli interessi, in caso di ravvvedimento operoso, gli anni sono sempre composti da 365 giorni. Il calcolo non muta in caso di anno bisestile ovvero di 366 giorni.

La formula per il calcolo degli interessi rimarrà sempre:

I = C x R x N/365
dove C e’ il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare), R e’ il saggio d’interesse legale, N e’ il numero di giorni di ritardo e 365 e’ il numero di giorni di cui e’ composto l’anno civile.

Il testo della risoluzione lo trovi qui

Proroga di termini: DL 113/2008

Luglio 2, 2008 di legalefiscale

Gazzetta Ufficiale N. 151 del 30 Giugno 2008
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008 , n. 113
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche’ di assicurare la funzionalita’ del sistema di
istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Consulenza in materia di investimenti

1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 2.
Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di
cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.
2. Il termine per il completamento delle procedure in corso
occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura
ordinaria e’ differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni
2008 e 2009, e’ autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3
milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

Art. 3.
Istituzione delle nuove province

1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno
2004, n. 146, e n. 148, e dell’articolo 5, comma 1, della legge
11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell’interno, concernente i provvedimenti necessari per l’istituzione
nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta -
Andria – Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti
al 30 giugno 2009.

Art. 4.
Comunita’ montane

1. All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
2. All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2008».

Art. 5.
Termovalorizzatori

1. All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le
seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2008».
Art. 6.
Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis e’ abrogato.

Art. 7.
Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali

1. All’articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2009».

Art. 8.
Arbitrati

1. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi prevista.

Art. 9.
Impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua

1. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 10.
Riordino dei consorzi di bonifica

1. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».

Art. 11.
Riordino delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».

Art. 12.
Reclutamento dei docenti universitari

1. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008».
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il
disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.

Art. 13.
Assunzione di ricercatori

1. Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle
universita’ e negli enti di ricerca, le risorse di cui
all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente
allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse
gia’ utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento
di ricercatori delle universita’ ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo
di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita’ previste dal
CCNL di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun
ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni
di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del
2006.
2. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n.
176, e’ abrogato.

Art. 14.
Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d’indirizzo
per la valutazione della ricerca

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, e’ prorogato, nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009
ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi 138-141, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Per le attivita’ di funzionamento del CNVSU e del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 142, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Carta di identità: ora ha validità decennale

Luglio 1, 2008 di legalefiscale

D.L. 25 giugno 2008, n. 112
L’articolo 31 del decreto legge prevede che la durata della carta di identità passi da 5 a 10 anni. La disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità.

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 25 agosto 2008

Notizie fiscali: una panoramica sul web

Giugno 30, 2008 di legalefiscale

Segnaliamo una nuova risorsa sul web che consente di ottenere una panoramica immediata delle principali notizie sul web in materia fiscale.

L’indirizzo è http://www.studiotributario-to.it/news/2008/notizie-fiscali.html

Gli integratori alimentari non sono detraibili

Giugno 25, 2008 di legalefiscale

Gli integratori alimentari, anche laddove acquistati dietro prescrizione medica non sono detraibili dalle imposte sul redditi.  In pratica non è possibile indicare nel quadro RP del modello Unico 2008, le spese per integratori alimentari anche se accompagnate dallo scontrino della farmacia e della ricetta medica.

Il testo completo della risoluzione è consultabile su www.legalefiscale.it