Mentre la detrazione per i figli a carico è possibile anche se questi non vivono con il contribuente ed anche se risiedono all’estero, diverso è il discorso per i cosiddetti altri familiari a carico. La normativa fiscale pone quale condizione per usufruire delle detrazioni per altri familiari a carico il fatto che questi convivano con il contribuente o che ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In pratica si pone il problema di verificare quale documentazione deve produrre, un contribuente residente in Italia che invia periodicamente somme ai propri familiari residenti all’estero, per usufruire della detrazione per altri familiari a carico.
La circolare 18/2009 richiamando la normativa vigente chiarisce che la richiesta di detrazione per altri familiari a carico comporta l’auto certificazione che i familiari non posseggono un reddito superiore a 2.840,51, limite quest’ultimo previsto per essere considerati a carico.
In merito alla dimostrazione circa l’invio di somme a beneficio di familiari potrà essere prodotta dal contribuente la documentazione bancaria attestante tali trasferimenti.
Si rimanda al testo della circolare, su www.legalefiscale.it, per ulteriori approfondimenti.
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Detrazione per familiari a carico residenti all’estero
Aprile 22, 2009Prorogati 770, 730 e Unico 2008
Giugno 1, 2008Anche se non vi è traccia sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è ufficiale la proroga dei termini di presentazione dei modelli 770 e 730, in scadenza al 3 giugno. Ufficiale anche la proroga del termine di presentazione del modello Unico 2008, che da fine luglio passa a settembre 2008.
Informazioni utili per la compilazione del modello 730 e del modello unico su www.legalefiscale.it
730 2008: Associazione Borgo Dora Torino
Marzo 26, 2008Entro il 31 maggio i contribuenti interessati devono rivolgersi al caf o ad un professionista di fiducia per la compilazione del modello 730.
La presentazione del modello è un’opportunità per i contribuenti per far valere il proprio diritto a vedersi riconosciute le detrazioni di imposta previste dalla legge, a seguito delle spese sostenute durante l’anno.
Il credito maturato viene corrisposto tramite il datore di lavoro nel mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).
L’Associazione Culturale “Borgo Dora – I Residenti di Torino”, ha pensato quest’anno di istituire un servizio gratuito a cui rivolgersi per porre quesiti di carattere fiscale legati alla compilazione del modello 730.
Grazie alla collaborazione dello Staff di Legalefiscale.it – Informazione Tributaria Gratuita, gli associati potranno inoltrare i quesiti all’indirizzo:
bdtorino@legalefiscale.it.
Alcune informazioni utili:
Bonus fiscale di Euro 1200 per le famiglie con 4 figli, ampia possibilità di detrazione del costo dell’affitto, detrazione di spese per l’assistenza medica e spese mediche. La possibilità di usufruire di tali detrazioni e quindi dell’eventuale credito di imposta è possibile attraverso la presentazione del modello 730.
Il modello 730, rispetto alla presentazione del modello UNICO, consente di riscuotere il proprio credito di imposta nella busta paga senza dover attendere i tempi lunghi di un rimborso di imposta.
Chi può presentare il modello 730:
- i lavoratori dipendenti anche con contratto a tempo determinato, purchè il contratto abbia una durata che vada dal mese di giugno 2008 a luglio 2008 e si conoscono i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.
Il modello 730 consente di dichiarare i seguenti redditi:
* redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD );
* redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
* redditi dei terreni e dei fabbricati;
* redditi di capitale;
* redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
* alcuni dei redditi diversi;
* alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Le principali novità previste per quest’anno sono:
- detrazione di imposta pari al 55% per le opere di riqualificazione energetica ovvero per le spese di ristrutturazione che consentono un risparmio energetico;
- detrazione dei canoni di affitto ad ampio raggio: dalla detrazione per i canoni pagati per l’affitto dell’abitazione principale alla detrazione dell’affitto per gli studenti universitari fuori sede. Sull’argomento si veda Detrazione per canoni di locazione
- anche quest’anno e fino al 2010 sono prorogate le detrazioni per le spese di ristrutturazione che danno diritto ad una detrazione di imposta del 36%;
- Detrazione fino a euro 200 per la sostituzione del frigorifero con uno a più alta efficienza energetica;
- Detrazione per l’acquisto di televisori che abbiano incorporato un sistema di ricezione del segnale digitale terrestre;
- Bonus fiscale di euro 1200 per le famiglie con 4 figli.
- Possibilità in alcuni casi di richiedere il bonus fiscale da euro 150,00 qualora non sia stato erogato dal sostituto di imposta.
Le detrazioni dell’affito nel modello 730
Febbraio 13, 2008Sono ben quattro le tpologie di detrazione per canoni di locazione previste dall’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) . La Sezione VI del quadro E del modello 730/2008 è dedicata all’indicazione delle diverse tipologie di detrazione:
- Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E39 ;
- Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, RIGO E40 ;
- Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, RIGO E41 ;
- Detrazione d’imposta per canone di locazione spettante ai giovani, dai 20 ai 30 anni, per l’abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E42 .
Le detrazioni non sono tra loro cumulabili ma il contribuente può la detrazione più conveniente.
Fonte Normativa
Art. 16 DPR 917/1986
01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a)euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.