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Fatture inesistenti

Ottobre 2, 2009

Bancarotta fraudolenta può essere contestata nel caso all’emissione di fatture per prestazioni mai eseguite succeda un fallimento della società. Maggiori dettagli su www.legalefiscale.it

Saldo IVA 2008: versamento entro il 17 marzo

Marzo 5, 2008

Scade il 17 marzo (il 16 è domenica) il termine per il versamento del saldo IVA 2008. La scadenza del 17 marzo interessa coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma. Chi invece presenta la dichiarazione IVA congiuntamente al modello UNICO 2008, può effettuare il versamento entro il 16 giugno o 16 luglio, in tal caso occorre applicare una maggiorazione per interessi pari allo 0.40% per ciascun mese di dilazione rispetto alla data del 17 marzo.

La determinazione del saldo IVA da versare deriva dalla compilazione della dichiarazione IVA 2008. Il versamento non deve essere effettuato qualora l’importo da versare sia inferiore a 10,33. Trattandosi di un importo da versare risultante dall’autoliquidazione in dichiarazione occorre effettuare il versamento arrotondando all’unità di euro.

E’ possibile inoltre versare il saldo IVA in forma rateale da un minimo di due ad un massimo di 9. In tal caso il primo versamento deve essere effettuato entro il 17 marzo. Ai versamenti successivi occorre aggiungere lo 0,50% per ogni mese di dilazione. Le rate successive andranno versate entro il 16 di ciascun mese.

Il codice tributo per il versamento è 6099 occorre compilare il campo rateazione (0101 in caso di versamento non rateizzato, oppure ad es. 0106 per indicare il primo versamento di 6 rate) e l’anno di riferimento 2007.

Altre informazioni in materia fiscale su www.legalefiscale.it

 

Comunicazione dati IVA 2008

Febbraio 14, 2008

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per la presentazione della Comunicazione Dati IVA.

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica entro il 29 febbraio 2008.

In linea generale sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:

- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione
un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare
la dichiarazione annuale;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi introdotto, a
decorrere dall’anno d’imposta 2008, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;

- i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese
le aziende sanitarie locali;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Sulla comunicazione dati IVA vedi anche Comunicazione annuale dati iva: casi particolari